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Ha ragione Scano (Non può che peggiorare – 2)

Ero partito con tutt’altra intenzione per questo post, ma comunque “Non può che peggiorare” sarà una serie…

Ecco un fulgido esempio dei segni che niente cambia, e quindi tutto peggiora: Un bel ponte nuovo di zecca, fresco fresco, ma completamente inviso ai disabili motori. Nel 2008 inoltrato, quasi 2009. Ci vorrebbe una bella legge che obbligasse tutti i nuovi progetti ad essere accessibili, come per i siti web, come minimo tollerabile. Poi l’architetto e il progettista dovrebbero restituire i soldi, se li hanno già presi, o accettare senza fiatare di non prenderli se il pagamento avviene coi soliti tempi dell’amministrazione pubblica. Poi dovremmo risalire la catena, e punire un po’ anche il “controllore” interno della pubblica amministrazione, e magari chi ha scritto il bando senza inserire esplicitamente la clausola del ponte accessibile. Oppure chi ha approvato il progetto in presenza della suddetta clausola, di fatto sbagliando.

Invece, come dire, il ponte che costa X alla comunità costerà X+Y modifiche, che saranno pagate in varie forme dalla comunità che non ha colpa alcuna. La transazione economica subirà qualche aggiustamento e a qualche dipendente daranno un buffetto sulla guancia dicendo “eh, che marachella hai fatto, eh? la prossima volta stai più attento, mi raccomando!”.

4 Comments

  1. pippolo pippolo

    vieni a dare un’occhiata al tecnocenter talenti a roma e dimmi se riesci a trovare una rampa tra i suoi 10 o più ingressi, tutti forniti di scalinata. ti risparmio il viaggio: non ce ne sono, le sedie a rotelle devono scendere in garage dove c’è un solo ascensore a livello pavimento con l’ingresso abbastanza ampio. a roma questa è la prassi, i grandi palazzinari sanno che possono fare quello che vogliono e che al massimo si rimedia a tutto con un bel condono.

  2. Ciao, grazie per la citazione 🙂
    Riguardo alle normative di accessibilità, come ho postato tra i commenti del mio blog, ci sono eccome!

    1. tutte le opere pubbliche di nuova realizzazione devono essere accessibili (DPR 503/96); il progettista è obbligato a certificare la conformità degli elaborati alle disposizioni di norma (DPR 503/96 e L. 104/92 art. 24.5). Gli elaborati tecnici devono chiaramente evidenziare le soluzioni progettuali e gli accorgimenti tecnici adottati per garantire il rispetto della norma e devono essere accompagnati da una specifica relazione

    2. un’opera pubblica non accessibile non può essere finanziata (L. 41/86 e DPR 503/96)

    3. un opera pubblica non accessibile in cui “le difformità siano tali da rendere impossibile l’utilizzazione dell’opera” da parte delle persone con disabilità è dichiarata inagibile. In questi casi “il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti per l’agibilità o l’abitabilità ed il collaudatore, ciascuno per la propria competenza, sono direttamente responsabili. Essi sono puniti con l’ammenda da lire 10 milioni a lire 50 milioni e con la sospensione dai rispettivi albi professionali per un periodo compreso da uno a sei mesi” (L. 104/92 art. 24.7)

    4. il vaporetto non può essere considerato una corretta “soluzione alternativa” anche perché in contrasto con il DPR 503/96 art. 26: è l’opera in sé che deve essere accessibile in quanto spazio, monumento, opera d’arte vissuta dai cittadini. Là dove la norma (DM 236/89 art. 7) prevede che possano “possono essere proposte soluzioni alternative alle specificazioni e alle soluzioni tecniche”, chiarisce che queste debbano rispondere “alle esigenze sottintese dai criteri di progettazione”. In ogni caso è evidente che la soluzione di progetto può essere alternativa rispetto ai dettami della norma, non che il progetto possa trovare fuori del suo ambito (in questo caso in un servizio) soluzioni alternative

    5. il servoscala è consentito dalla normativa solo “negli interventi di adeguamento” (DM 236/89 art. 4.1.13) e pertanto non può essere considerata una soluzione logica e proponibile per realizzare l’accessibilità di un ponte di nuova costruzione

    6. il servoscala è consentito dalla normativa solo “per superare differenze di quota contenute” (DM 236/89 art.Art. 4.1.13) e non è quindi adeguato per superare un dislivello notevole (indicato in circa 10 metri).

    (Fonte: http://www.hbgroup.it/calatrava/Appello.htm)

  3. Roberto, grazie. Non c’erano ancora commenti quando ho postato. Meglio ancora, vorrebbe dire, se tutto funzionasse, che potremmo certamente attendere buone notizie nel prossimo futuro.

    PotreMMo…

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